Presentazione

Con l’accordo Interconfederale sottoscritto tra la UAI – UNIONE ARTIGIANI ITALIANI e l’ U.S.P.P.I. UNIONE dei SINDACATI dei PROFESSIONISTI del PUBBLICO e PRIVATO IMPIEGO, si è inteso interscambiare vicendevolmente, ogni possibile sinergia professionale e tecnica, a vantaggio di entrambe le Organizzazioni.

Infatti l’U.S.P.P.I. con la Federazione Nazionale Pensionati e con la Federazione Nazionale Agricoltura, con oltre 100.000 iscritti è tra le Maggiormente Rappresentative ed è titolare di convenzione INPS per l’assistenza ai pensionati e nelle richieste di disoccupazione industriale ed agricole. L’U.S.P.P.I. AGRICOLTURA è altresì firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

Il Centro di Assistenza Fiscale U.S.P.P.I.D.A.P. s.r.l., è stato costituito ai sensi del D.L. 9 luglio 1997 n.241 come modificato dal D.L. 28 dicembre 1998 n.490 art.32 lettra d. con iscrizione all’Albo n.ro 050.

Pertanto tutte le Sedi Provinciali e Zonali della UAI – UNIONE ARTIGIANI ITALIANI grazie a questo accordo possono attivare l’ Assistenza Fiscale ai Lavoratori Dipendenti e ai Pensionati, raccogliere le domande di disoccupazione, raccogliere deleghe, Modelli 730, ICI, Modelli RED, ISE e ISEE, etc., assicurando così alle strutture stesse la possibilità di allargare l’attività professionale di assistenza con ulteriori contributi economici.

IL MODELLO 730

Il Modello 730 è una dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai contribuenti che risultano essere, nell’anno in corso o alla data di presentazione del modello -4, lavoratori dipendenti, pensionati, o collaboratori.Essi si possono rivolgere al proprio Sostituto d’imposta (qualora sia disponibile a prestare assistenza fiscale) o ad un Centro di assistenza fiscale.La presentazione della dichiarazione Modello 730 può essere anche effettuata da lavoratori con contratto a tempo determinato, con durata inferiore all’anno.Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.Il modello è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest’obbligo.Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se ha diritto o meno ad utilizzare questo modello.Prima di compilare la dichiarazione è necessario leggere attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenute nel successivo paragrafo 3.

Chi può presentare il Modello 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comu-nali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:
  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e si è a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod.730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nell’anno di imposta percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
  • nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Modello 730, vantaggi per il contribuente:

  • il rimborso o l’addebito dell’imposta IRPEF direttamente sulla busta paga (o sul cedolino della pensione) a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e a partire dal mese di agosto o settembre per i pensionati;
  • l’adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante la semplice consegna ad un CAF del Modello 730/2006;
  • l’apposizione da parte di un CAF del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi.

Il Modello 730 permette di dichiarare:

  • redditi di lavoro dipendente e di pensione (rilevabili dal modello CUD);
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è più richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il contribuente, che presenta il Modello 730 “Pre-compilato”, non deve alcun corrispettivo al Centro di Assistenza Fiscale, come disciplinato dal punto 3.1 dalla Circolare N. 11/E del 18 marzo 2004. Il CAF effettuerà il controllo della documentazione, ai fini dell’ apposizione del visto di conformità e successivamente invierà la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 integrativo e Modello Unico Integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un maggior credito o un minor debito, a sua scelta può presentare un Modello 730 integrativo oppure un Modello Unico Persone Fisiche. La presentazione del Modello 730 integrativo va effettuata ad un CAF, anche se il contribuente ha fruito dell’assistenza fiscale del Sostituto d’imposta. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730 ordinario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730-4. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello unico comportino un minore credito o un maggiore debito d’imposta (ad esempio l’omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d’imposta. Egli potrà avvalersi del “Ravvedimento operoso”. Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l’anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l’errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo.

  • i Modelli 730 dei propri dipendenti recheranno il visto di conformità;
  • il Sostituto d’imposta deve esclusivamente effettuare le operazioni di conguaglio sulla base dei dati trasmessi dal CAF;
  • i Modelli 730 saranno inviati all’Agenzia delle Entrate direttamente dal CAF;
  • operare quale Centro di Raccolta del CAF stesso e redigere, direttamente dalla propria scrivania, le dichiarazioni Mod. 730 per i propri assistiti utilizzando il Software Mod. 730 online;
  • Trasmettere telematicamente i dati al CAF per il successivo invio all’Agenzia delle Entrate;
  • ottenere un controllo sugli eventuali errori formali e di liquidazione dell’imposta riguardanti il Modello 730;
  • prelevare e stampare le dichiarazioni corrette e con il visto di conformità;
  • visualizzare i 730-4 inviati da CAF ai Sostituti d’imposta.

IL MODELLO ISEE

L’ISEE è la Dichiarazione sostitutiva unica per l’accesso alle prestazione agevolate, quali il canone Telecom ridotto, l’assegno di maternità e per il nucleo familiare, gli asili nido, le prestazioni universitarie, e altro ancora. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2002, sono stati approvati i modelli-tipo della Dichiarazione sostitutiva unica e dell’Attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione (G.U. Serie Generale n.155, del 6 luglio 2002). In conseguenza di ciò, il cittadino potrà accedere a “prestazioni o servizi sociali o assistenziali o servizi di pubblica utilità” come ad esempio:

  • assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
  • l’assegno di maternità
  • asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia
  • prestazioni scolastiche (libri, borse di studio, ecc…)
  • agevolazioni per tasse universitarie
  • prestazioni del diritto allo studio universitario
  • servizi socio sanitari domiciliari, diurni, residenziali, ecc…
  • agevolazioni per servizi di pubblica utilità (es. tariffe agevolare Telecom, Enel, ecc.).

Per far ciò dovrà predisporre una Dichiarazione sostitutiva unica che consentirà all’INPS (Ente gestore della Banca Dati) – per il tramite del CAF convenzionato – di rendere ufficiali gli indicatori ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ed ISE (indicatore della situazione economica), che saranno poi trascritti in una Attestazione.La dichiarazione sostitutiva (ISEE), che è annuale, non ha una scadenza di presentazione, ma va predisposta e presentata dal richiedente nel momento in cui nasce l’esigenza.I C.d.R. potranno elaborare i modelli ISEE, ad esempio, contestualmente ai modelli 730 (grazie all’integrazione delle procedure informatiche).

  • Norme Integrate DPCM 7 Maggio 1999, 4 Aprile 2001
  • Norme Integrate Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000
  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109
  • Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130
  • Circolare INPS n. 153 del 31 luglio 2001
  • Riferimenti normativi completi (.zip)
  • Guida alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (.zip)
  • Guida all’uso della procedura di acquisizione interattiva (.zip)
  • Guida all’uso della procedura di acquisizione Off Line (.zip)

Cosa può fare il C.d.R.

Il C.d.R. potrà elaborare la dichiarazione sostitutiva, stampare la modulistica DSU e l’Attestazione a mezzo del Software DataUfficio, il contribuente presenterà all’Ente erogatore dei servizi agevolati a cui si vorrà accedere. Per tali pratiche si è definita con l’INPS l’organizzazione informatica (la trasmissione dati); potrà inoltre convenzionarsi con i Comuni per effettuare il servizio di elaborazione delle pratiche complete (Assegni al nucleo famigliare e Assegni di maternità). Per ogni pratica sarà possibile ricevere un compenso da definirsi convenzionalmente con il Comune stesso; il servizio ISEE si integra con il lavoro relativo alla gestione dei modelli 730 e dei modelli RED INPS ed è un’ottima opportunità per sviluppare ulteriormente i servizi CAF nel loro complesso nei confronti dei contribuenti. Ai richiedenti che presenteranno il modello già precompilato non potrà essere richiesto alcun compenso, mentre sarà invece possibile richiedere un compenso – a proprio conto – per le prestazioni di compilazione della dichiarazione ai contribuenti che richiedano tale servizio.

Dichiarazione ISEE standard

Tale dichiarazione va elaborata ordinariamente per accedere a prestazioni agevolate per le quali l’Ente erogante non richiede la determinazione di particolari requisiti di ammissibilità che comportino lo sviluppo di specifici indicatori di calcolo. In linea generale si tratta di agevolazioni relative ad asili nido, mense scolastiche, servizi socio sanitari, tariffe Telecom, tariffe Enel ecc. È opportuno inoltre ricordare che la richiesta di prestazioni sociali inoltrata a qualsiasi Ente differente dall’Inps, potrà essere presentata subordinatamene all’invio dell’ISEE standard. Il CdR raccoglierà le DSU (dichiarazione sostitutiva unica), effettuerà l’elaborazione della dichiarazione ISEE standard e procederà all’invio telematico del file XML sul portale del CAF entro 3 giorni dalla stampa della dichiarazione.

Modelli ANF e MAT

I due modelli di cui sopra, sono necessari per l’ottenimento rispettivamente dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori e dell’assegno di maternità. Il software, già dalle prime versioni, ne permette la stampa e la generazione dei relativi file. Vanno elaborati contestualmente alla dichiarazione ISEE standard e vanno presentati direttamente ai comuni competenti sul territorio con i quali è obbligatorio stipulare localmente delle apposite convenzioni, nelle quali il Centro di Raccolta si impegna a fornire il servizio per conto del comune stesso in maniera gratuita. Alcuni comuni affidano al CAF l’invio telematico dei file all’INPS.

Modello ISEEU

L’Ente interessato è quello per il Diritto allo studio universitario e la dichiarazione si rende necessaria per l’ottenimento di borse di studio, posti alloggio, tariffe agevolate per la ristorazione, agevolazioni sulle tasse ed altre eventuali. La procedura determina il calcolo dell’ISEEU e la relativa indicazione della situazione reddituale (ISRU), di quella patrimoniale (ISPU), nonché della stessa ISEEU, di stampare il relativo modello e di creare l’apposito file XML. In questo modello eventuali redditi e/o patrimoni di fratelli e sorelle dello studente universitario incidono in ragione del 50% ai fini della determinazione degli indicatori stessi.

(*) il software Gestione Modello ISEE integra al suo interno le funzioni di gestione, elaborazione, stampa e controllo di tutti i seguenti moduli aggiuntivi:

  • ANF Assegno Nucleo Familiare
  • MAT Assegno Maternità
  • ASN Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia
  • ANFRM Assegno Nucleo Familiare ROMA
  • MATRM Assegno Maternità comune di ROMA
  • MATTO Assegno Maternità comune di Torino
  • MEN Mense scolastiche
  • TEL Telecom
  • PRS Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
  • LRSIC Legge Regionale Sicilia – assistenza sanitaria
  • ATU Agevolazioni per tasse universitarie
  • PRSIC Prestazioni Scolastiche (Regione Sicilia)
  • PDS Prestazioni del diritto allo studio universitario
  • IACPRM censimento IACP (ora ATER) ROMA
  • IACPAV censimento IACP (ora ATER) AVELLINO
  • SSD Servizi socio sanitari domiciliari
  • SSR Servizi socio sanitari diurni, residenziali
  • IACPRI censimento IACP (ora ATER) RIETI
  • IACP Federcasa convenzione nazionale
  • ASP Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
  • APE Altre prestazioni economiche assistenziali
  • ISEU Iseu/Iseeu per le Università
  • RDC Reddito di Cittadinanza (Regione Campania)
  • FSA Fondo Sociale Affitti (Regione Lombardia)
  • FSM Fondo Sociale Mutui giovani coppie (Regione Lombardia)

IL MODELLO RED

L’INPS ha definito le modalità operative per la nuova campagna RED. L’INPS sta predisponendo gli elenchi dei soggetti interessati alla dichiarazione RED 2006 per i redditi 2005, si presumono tra i 7.300.000 e gli 8.000.000 verrà pubblicata la distribuzione territoriale.

Oltre alla rilevazione dell’anno 2005 verranno emessi i solleciti per il 2004, questi dovrebbero essere circa 1.000.000 di soggetti.Anche l’INPDAP, l’altro Istituto previdenziale che effettuerà la rilevazione reddituale, ha già trasmesso il dato dei propri pensionati all’INPS per ottenere le matricole necessarie all’acquisizione. I soggetti interessati dovrebbero essere più di 700.000, anche l’INPDAP fornirà la distribuzione territoriale appena terminata la fase di abbinamento soggetti-matricola. Una volta abbinate tutte le matricole, l’INPDAP provvederà autonomamente all’invio della lettera ai cittadini.La trasmissione da parte dei CAF agli istituti previdenziali di tutti i RED sarà effettuata con le stesse modalità per tutti gli Enti interessati, attraverso il sito dell’INPS.La prime lettere RED dovrebbero arrivare dopo il 10 marzo. L’INPS come per gli anni precedenti invierà al cittadino il plico unico contenente anche il CUD e l’OBIS M.

Le principali novità riguardano:

  1. l’inserimento dei modelli NO VAR (invarianza reddituale) e del relativo compenso; da una prima estrapolazione il numero è risultato molto ristretto, riguarderà al massimo il 5% dei pensionati che nel 2004 hanno dichiarato di non possedere redditi e non hanno redditi che influenzano la prestazione del coniuge. Chiaramente nel caso in cui il pensionato non presentasse il modello NO VAR la dichiarazione dovrà essere acquisita o come asseverata o autocertificata, anche nel caso di variazione dello stato civile non sarà possibile acquisire il modello NO VAR;
  2. I compensi ai CAF per il servizio reso gratuitamente ai cittadini verrà aggiornato ai parametri ISTAT;
  3. Verrà effettuata la domiciliazione anche al CAF oltre che al cittadino della lettera RED per l’eventuale verifica reddituale dell’anno prossimo;
  4. l’inserimento obbligatorio dei dai anagrafici (comune, cap, …);
  5. la nuova matricola (è stato pubblicato sul sito dell’INPS bozza del tracciato), la commissione RED si riunirà il 16 febbraio per produrre una breve guida operativa che verrà pubblicata

Fonte : Consulta dei CAF

IL MODELLO IMU

L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell’immobile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ICI dovuta. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi ai comuni dall’Agenzia del Territorio. Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.

Calcolo della base imponibile

Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  3. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti.

Calcolo dell’imposta

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune. L’ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni. Nel corso dell’anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell’immobile (casa adibita ad abitazione principale). In tal caso, ai fini del calcolo dell’imposta si possono consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.

Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni. Per conoscerle, il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile.

Delibere ICI

Immobili oggetto di sanatoria edilizia

Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi i contribuenti, entro il 30 aprile 2006, hanno presentato la richiesta di accatastamento nonché la dichiarazione ICI. Ciò significa che avendo presentato la richiesta di attribuzione di rendita con il DOC-FA, il contribuente entro il 30 giugno è in possesso della rendita dell’immobile condonato e quindi è in grado di calcolare correttamente il tributo. Inoltre, a tale data, qualora non sia già stato effettuato, il contribuente deve anche fare il conguaglio tra quanto dovuto tenendo conto della rendita effettiva e quanto versato in acconto per gli anni precedenti sulla base di 2 € per metro quadrato di opera edilizia condonata. Occorre poi ricordare che i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI per l’opera da condonare avendo cura di indicare nelle Annotazioni contenute nel modello di dichiarazione tutte le informazioni necessarie all’ente locale per verificare la correttezza degli adempimenti relativi a questa tipologia di fabbricati.

Immobili adibiti ad abitazione principale

Per l’unità immobiliare utilizzata come dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall’imposta di € 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione. Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l’identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell’ICI e quello che dimora abitualmente nell’immobile. Nel caso di più contribuenti che abitano nell’immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.

Con delibera il Comune può:

  • assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • assimilare all’abitazione principale l’alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l’applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione;
  • elevare l’importo della detrazione fino a € 258, 23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta per l’ immobile adibito ad abitazione principale;
  • aumentare detta detrazione anche oltre € 258, 23 fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.

Le pertinenze dell’abitazione principale

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale. Nel caso in cui la detrazione per l’abitazione principale è maggiore dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall’imposta dovuta per le pertinenze.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali