Entrerà in vigore dal
prossimo 20 marzo 2010 il decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.
La
mediazione civile e commerciale
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso,
del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari
del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di
terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato
dal Ministero della giustizia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono
iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che
erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del
regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati,
approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione
nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero
della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni
materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi
presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando
i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio
sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice
domanda.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
- facoltativa, e cioé scelta dalle parti
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte,
invita le stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti
debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere
al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e
indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo,
contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti,
dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo
presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima
domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il
giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata
irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la
sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il
domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono
sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4
mesi.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal
giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di
risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo
richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento
dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice
viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese
del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato
ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento
di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore
può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni
successivo ed eventuale processo.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a
svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è
riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta
fino a concorrenza di 500 euro.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto
della metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla
concorrenza del valore di 50.000 euro.
guarda il video del ministero della giustizia
http://www.youtube.com/watch?v=W6scAcd-Lp8
Scarica il testo integrale del D. Lgs. 28/2010
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