Criticità della procedura delle dimissioni telematiche

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AL VIA LA SEZIONE SPECIALE FSE DEL FONDO PER IL MICROCREDITO

35 milioni di euro per autoimpiego e microimprese

La Regione Lazio rilancia il microcredito e la microfinanza (L.R. 10/2006, art. 1, commi 20-28), con un intervento di erogazione di piccoli finanziamenti a tasso agevolato a chi ha un’idea imprenditoriale ma ha difficoltà di accesso al credito bancario.

Sul BURL Lazio n 40 del 19 maggio 2016 è pubblicato il bando per la presentazione delle domande di finanziamento

Il programma della Regione prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro, risorse provenienti dai fondi europei del POR FSE 2007-2013, per finanziare progetti di autoimpiego, l’avvio di nuove imprese o la realizzazione di nuovi progetti promossi da imprese esistenti.

Obiettivo: concedere finanziamenti a tasso agevolato per sostenere imprese esistenti, nuovi progetti e nuove esperienze imprenditoriali affinché possano affermarsi sul mercato potendo così far fronte al rientro del prestito attraverso il reddito prodotto dalla stessa iniziativa imprenditoriale.

A chi si rivolge:

  • microimprese già esistenti
  • microimprese ancora da costituire
  • titolari di partita IVA

che abbiano difficoltà o impossibilità di accesso al credito bancario ordinario.

Sono escluse le società di capitali.

Il prestito: i progetti ritenuti idonei potranno beneficiare di prestiti di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da definire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento. Sono ammissibili le spese relative al progetto presentato, che andrà realizzato entro 12 mesi dall’ottenimento del prestito.

A chi rivolgersi: gli interessati che intendono presentare domanda di finanziamento dovranno contattare uno dei soggetti erogatori accreditati.

I soggetti interessati a svolgere il ruolo di Soggetti Erogatori possono sottoscrivere l’apposito accordo di convenzione con Lazio Innova, pubblicato sul BURL Lazio del 6 maggio 2015.

mercato del lavoro sulla base delle nuove esigenze tecnico/produttive, ha lasciato spazio anche alla revisione di una serie di procedure tra cui le cosiddette “dimissioni telematiche” che trovano loro rappresentazione normativa nel D.Lgs 151/2015 conosciuto come “Decreto Semplificazioni”. Uno degli aspetti contenuti nel suddetto decreto attuativo su cui il presente articolo intende focalizzare la propria attenzione è la volontà del Legislatore di effettuare un nuovo “giro di vite” sul fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.

Ricordiamo come, a riguardo, era già intervenuta la precedente riforma del  mercato del lavoro Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) che aveva introdotto la procedura di convalida delle dimissioni  volontarie quale strumento che, nelle more di accertare la genuina volontà del recesso da parte del lavoratore, si configurava, fino al 11 marzo 2016, un valido strumento che permettesse  di accertare la legittimità del recesso con una simbiotica compartecipazione delle parti all’adempimento.

2. In cosa consiste la nuova procedura di convalida?

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e risoluzioni consensuali dovranno essere rese “efficaci” dal lavoratore attraverso la compilazione e l’invio telematico di un apposito modulo telematico  messo a disposizione in apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it _ strumenti e servizi_ dimissioni volontarie), procedura che questi, pena l’inefficacia del recesso, dovrà aver cura di adempiere per mezzo proprio o per tramite di soggetto delegato. L’utilizzo della procedura telematica costituisce, inoltre, unica modalità con cui il lavoratore, entro sette giorni dalla data di convalida del recesso, potrà anche revocare le proprie dimissioni richiamando codice identificativo della comunicazione inviata e marcata temporalmente.

La nuova procedura riguarda tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei rapporti di lavoro lavoro domestico. La procedura di convalida ex art. 26 D.Lgs 151/2016 non riguarderà i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute durante il periodo di congedo di maternità/paternità del soggetto lavoratore o dei primi tre anni di vita del bambino che restano soggette all’obbligo.

(…)

Leggi l’articolo completo  del dott. B. Olivieri nella Circolare del lavoro n. 12 del 25.3.2016 . Guarda l’indice dei contenuti!

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CRITICITÀ DELLA NUOVA PROCEDURA

Il Legislatore, nel tentativo certamente “benefico” di combattere ancor più efficacemente il fenomeno delle dimissioni in bianco, ha istituito un procedimento che, operativamente, pone il datore di lavoro in una situazione di totale passività in un procedimento che, tuttavia, lo interessa attivamente, soprattutto per quello che attiene eventuali conseguenze di inefficacia del recesso derivanti dal mancato adempimento della procedura da parte del lavoratore. Le situazioni che potrebbero portare il lavoratore dimissionario a non adempiere potrebbero essere molteplici, dal disinteresse in quanto ormai il rapporto di lavoro si è concluso alla difficoltà operativa di adempiere secondo una procedura telematica che non per tutti potrebbe essere così agevole da ottemperare.

Ma la criticità maggiormente rilevabile risiede soprattutto nell’impossibilità dell’ex datore di lavoro di rendersi volontariamente “attore” nel “sollecitare” il lavoratore dimissionario ad adempiere alla nuova modalità di convalida.

Con la procedura ex L. 92/2012 il datore di lavoro era chiamato ad agire attivamente invitando il lavoratore ad adempiere alla convalida nei termini di 30 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo “dovere” da parte del datore di lavoro metteva questi nelle condizioni di aver certezze riguardo la definitiva efficacia del recesso in quanto, trascorsi 7 giorni dalla data dell’invito entro i quali il lavoratore poteva revocare le proprie dimissioni, il processo di convalida, di cui si era fatto partecipe a favore del lavoratore ( e ovviamente nei propri interessi), si riteneva concluso.

Con le disposizioni ex art. 26 Dlgs 151/2015 il datore di lavoro non ha più il potere di “invitare” il lavoratore dimissionario ad adempiere agli obblighi di convalida, trovandosi, quindi, alla “totale  mercè”di quest’ultimo che potrà decidere di voler procedere senza avere particolari scadenze a riguardo. (…)