La tutela delle imprese ai tempi del Covid-19

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La scarna formulazione dell’art. 51, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008 non ha sicuramente favorito l’applicazione di uno strumento che può divenire sostanziale ai fini di una migliore qualifica del sistema di prevenzione aziendale, indipendentemente dalle dimensioni delle organizzazioni che decidono di avviare questo percorso.

Di contro, giusto per dovere di cronaca, il silenzio “assordante” su questa previsione del D.lgs 81/08 e s.m.i. ha relegato l’argomento quale elemento di discussione all’interno di convegni, seminari, simposi ed altro, tralasciando gli importanti aspetti inerenti un utilizzo pratico dello strumento.

E’ del tutto evidente che, un’analisi approfondita fa emergere le enormi potenzialità ed i molteplici vantaggi a favore delle imprese che decidono di accedere al meccanismo dell’asseverazione dei Modelli ex art. 30 D.lgs 81/08 e s.m.i.

Obbiettivo di questo redazionale è quello di far riflettere le organizzazioni territoriali (sedi territoriali, Organismi Paritetici ed altro) e le aziende sulle potenzialità enormi di un servizio che assume una importante valenza aziendale e sociale, dove i costi/benefici per le imprese che decidono di avviare un processo di asseverazione dei Modelli ex art. 30 D.lgs 81/08 e s.m.i.sono pari ai benefici che nel medio periodo ottiene la collettività, consentendo in particolar modo anche alle PMI di utilizzare questo importante strumento di prevenzione.

Giusto per coerenza è doveroso ricordare che l’efficace adozione e attuazione di un Modello Conforme alle previsioni di cui al D.lgs 231/01 assume efficacia esimente, mentre l’asseverazione dei Modelli ex art. 30 D.lgs 81/08 e s.m.i. (con specifico riferimento ai reati di cui all’art. 25 septies del D.lgs 231/01), può rivelarsi utile o decisiva ai fini probatori.

Il comma 3-bis del D.lgs 81/08 e s.m.i. stabilisce che «gli organismi paritetici […] su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività». Mentre l’art. 51, comma 3-ter si limita a stabilire che «ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti».

Uno degli aspetti che spesso crea confusione è legato alla differenza tra elementi che possono essere ritenuti simili, quali la Asseverazione e la certificazione (es. la certificazione conforme alla Norma ISO 45001:2018).

Come evidenziato in passato da alcuni commentatori sembrerebbe emergere la volontà di intendere l’asseverazione come una peculiare attestazione che si differenzia dalla certificazione.

La differenza applicativa tra i due termini (abbiamo tralasciato in questa fase l’analisi etimologica della parola asseverazione) si evidenzia nel fatto che il potere di rilasciare una asseverazione sia stato conferito agli organismi paritetici e non ad un organo terzo in senso tecnico (come può essere un OdC Accreditato), creando le condizioni per un interessante esperimento in cui le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) assumono un ruolo importante, affinchè, finalmente l’adozione reale di un Modello ex art. 30 D.lgs 81/08 e s.m.i. tuteli la salute e sicurezza dei lavoratori e nel contempo riduca i rischi aziendali per violazione di specifici reati penali.

A proposito di rischi imprenditoriali, si rileva come l’articolo 45 del D.lgs 231/01 e s.m.i. dal titolo Applicazione delle misure cautelari, citi testualmente: “1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell´ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l´applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell´ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate”.

E’ altresì interessante evidenziare che l’asseverazione opera in un ambito applicativo assai più ampio rispetto alla singola certificazione. In effetti, l’asseverazione può riguardare qualsiasi modello di organizzazione e di gestione ex art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, quale ad esempio un modello basato sulle “Procedure semplificate  per l’adozione de modelli di organizzazione e gestione (MOG)  nelle piccole e medie imprese (PMI)”,mentre la singola certificazione può aversi solo in relazione a sistemi di gestione conformi alle singole norme quali BS OHSAS 18001:2007 (ora sostituita dalla Norma ISO 45001:2018), cui fa riferimento il comma 5 dell’art. 30, del d.lgs. n. 81/2008.

In applicazione a quanto previsto dall’art. 51, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008solo all’asseverazione viene attribuito l’effetto di orientare la programmazione dell’attività degli organi di vigilanza, ma non alla certificazione di sistema.

13.08.2020

“Carola Anzalone” Presidente UAI Monza e Brianza e OPR CNEBIFIR Lombardia