Mettersi in proprio: l’imprenditore commerciale ed artigiano

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La scelta imprenditoriale per mettersi in proprio e gli obblighi fiscali e previdenziali dell’imprenditore.
Il codice civile distingue tra imprenditore commerciale, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore (di cui l’imprenditore artigiano e la figura più tipica). In questa sede analizziamo la figura dell’imprenditore commerciale e dell’imprenditore artigiano.

Sono imprenditori commerciali tutti coloro che non sono né imprenditori agricoli né piccoli imprenditori, e che esercitano:
attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
attività intermediarie nella circolazione dei beni;
attività di servizi.
L’imprenditore commerciale è obbligato a:
1. iscriversi nel Registro delle Imprese;
2.tenere e conservare per dieci anni le scritture contabili.
È considerato imprenditore artigiano chi:
esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana;
assume la piena responsabilità dell’impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
svolge prevalentemente in prima persona l’attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.
Ogni imprenditore con le caratteristiche dell’artigiano è tenuto ad iscriversi all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane. L’artigiano viene iscritto alla sezione “Artigiani” della gestione lavoratori autonomi dell’Inps.Chi è l’imprenditore commerciale
Il commercio, ovvero l’acquisto e la vendita di beni valutari o di consumo, mobili o immobili, e di servizi, è una delle attività principali su cui, da sempre, si fonda l’economia.
È imprenditore commerciale chi esercita professionalmente una o più delle seguenti attività (art. 2195 c.c.):
1.un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi: vi rientrano tutte le attività volte a produrre beni o servizi, ad eccezione di quelle relative alla produzione di beni agricoli (attività non commerciali);
2.un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: è l’attività del commerciante in senso stretto, che può assumere diverse forme organizzative (vendita a domicilio, in supermercati, ecc.) e avere per oggetto le più svariate merci;
3.un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4.un’attività bancaria o assicurativa: ovvero svolgendo, da un lato, la raccolta del risparmio fra il pubblico, dall’altro, l’esercizio del credito;
5.altre attività ausiliarie delle precedenti: si fanno rientrare in questa categoria l’attività dell’agente di commercio, del commissionario, del mediatore.
Gli obblighi dell’imprenditore commerciale
La qualifica di imprenditore commerciale comporta per il titolare alcuni obblighi particolari e precisamente:
1.l’inscrizione nel Registro delle Imprese;
2.la tenuta dei libri e delle scritture contabili;
3.l’assoggettamento alle procedure concorsuali.
L’imprenditore deve presentare la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese, depositando la propria firma autografa e quella degli eventuali rappresentanti, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. La domanda deve essere rivolta all’ufficio del registro nella cui Provincia l’imprenditore stabilisce la sede principale dell’impresa e deve contenere gli elementi stabiliti dalla legge. Nel registro vengono iscritti tutti i principali atti e fatti relative alla vita dell’impresa, in modo che qualsiasi terzo interessato possa venirne a conoscenza.Le scritture contabili del quale deve tenere conto l’imprenditore sono:
libro giornale;
libro degli inventari;
le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (art. 2214 c.c.).
L’imprenditore commerciale, inoltre, ha l’obbligo di conservare ordinatamente la corrispondenza relativa a ciascun affare, cioè gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e le copie di tutto ciò che viene spedito, in modo da poter ricostruire per ogni affare il rapporto intercorso con il terzo. Ai libri ed alle scritture contabili (che vanno conservati per dieci anni) la legge attribuisce l’efficacia di prova documentale in caso di controversia giudiziale.Il maggior rischio dell’imprenditore commerciale è rappresentato dalla possibilità di fallimento.
Il fallimento è una procedura complessa che può essere avviata quando l’imprenditore non riesce a far fronte, in modo sistematico e continuo, ai propri doveri. Una volta dichiarato il fallimento, l’imprenditore fallito subisce una serie di conseguenze, inclusa quella relativa alla perdita del potere di disporre dei propri beni (ad eccezione di poche cose necessarie per il suo sostentamento, stabilite dalla legge). Il fallito ha l’obbligo di residenza nella propria abitazione, dalla quale non può allontanarsi senza il permesso del giudice delegato. Nelle eventuali cause che ha in corso, il fallito viene sostituito da un tutore (curatore fallimentare), che ha il dovere di esaminare la corrispondenza personale del fallito e di curare la liquidazione di tutti i suoi beni.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali il commerciante è iscritto alla gestione dell’Inps per i lavoratori autonomi.
L’imprenditore artigiano e l’impresa artigiana
È considerato imprenditore artigiano chi:
esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana;
assume la piena responsabilità dell’impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
svolge prevalentemente in prima persona l’attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.
L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Si considera impresa artigiana quella che:
assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge Speciale (Impresa individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Cooperativa, Consorzio);
ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);
è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi, ad esclusione delle seguenti attività:
o attività agricola;
o attività di intermediazione commerciale (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio all’ingrosso, al dettaglio, ecc.);
o attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.)

Naturalmente l’artigiano potrà svolgere le attività di cui sopra in quanto «strumentali ed accessorie» all’esercizio dell’impresa.

Gli aspetti fiscali e previdenziali degli artigiani
Ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla Legge speciale sull’Artigianato è tenuto a presentare domanda di iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese artigiane, che di regola ha sede presso la Camera di Commercio. Dall’iscrizione all’Albo derivano importanti conseguenze:
l’obbligo del pagamento dei contributi INPS per la previdenza e l’assistenza sanitaria previste a carico degli artigiani;
il diritto ad usufruire di sgravi fiscali, di finanziamenti agevolati (erogati soprattutto dall’Artigiancassa, l’ente finanziario di categoria) e di altri benefici (“abbattimenti” contributivi per i dipendenti, ecc.).
Il reddito degli artigiani viene classificato come un reddito d’impresa.
L’impresa artigiana, se costituita nella forma di impresa individuale, paga l’Irpef e l’Irap. Se l’impresa artigiana è costituita sotto forma di società, il pagamento dell’Irap compete sempre alla società, mentre il pagamento dell’Irpef avviene in capo ai singoli soci.